PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 1831 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Qualora le condizioni del contratto di conto corrente siano modificate in senso peggiorativo, al correntista non può essere imputata alcuna spesa per la chiusura del conto, fino a quando il correntista non avrà espresso, per iscritto, la propria approvazione».